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Casorezzo. Vandali post-partita di calcio danneggiano lo specchio stradale di via Umberto Primo, la notte tra il 6 e il 7 luglio. Si cercano i colpevoli. Pierluca Oldani, il sindaco di Casorezzo, lancia un appello invitando alla responsabilità i vandali e chiedendogli di pagare lo specchio stradale autonomamente. Intanto però potrebbe essere già spuntato il video, girato con un telefonino, che riprende i vandali in azione.
“Mi rivolgo a chi, la notte scorsa, ha frantumato lo specchio stradale in via Umberto I. A questo punto lei è nella miglior condizione per scegliere che tipo di persona vuole diventare: un adulto, capace di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, oppure restare per sempre un bambino, che lancia il sasso e poi nasconde la mano, senza mai crescere nonostante il passare del tempo. Se sceglierà la seconda opzione non deve fare nulla. Potrebbe farla franca questa volta. O forse no. Se invece la sua decisione ricadrà sulla prima, può venire da me e dire semplicemente: “Sono stato io. Lo ripago”. A lei la mossa. Pierluca Oldani”
La squadra dell’Italia arrivata in semifinale ha dato tanta gioia a tutti i tifosi, c’è però chi ha deciso che festeggiare significa rompere i beni pubblici, costosi e necessari alla sicurezza stradale, spesso dopo essersi ubriacato tanto da non comprendere il peso delle sue azioni. Essere ubriachi non è però un’attenuante, è piuttosto un’aggravante quando si è colpiti dall’accusa di aver commesso un reato. Il vandalismo è un reato. Quella sera, quella della vittoria della semifinale, c’erano in giro molte persone e tante riprendevano le scene di gioia con gli smartphone, a piedi in macchina e anche dalle finestre. una di queste potrebbe avere il video che ritraggono i vandali in azione.
Con il suo messaggio il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, dà una possibilità ai vandali, offrendosi di accettare il suo pentimento e il pagamento dello specchio stradale. Se i vandali non dovesse redimersi e accettare la generosa offerta, il passo successivo sarebbe quello dell’intervento della legge, con la denuncia, il processo, multe fino a 10mila euro e pene che vanno da 6 mesi a 5 anni di reclusione.
Se l’atto vandalico è stato effettuato su di un bene situato in una zona aperta al pubblico, come una strada o un parcheggio, si tratta danneggiamento aggravato, inscrivibile nella categoria dei reati disciplinati dal codice penale.. Pubblico i testi degli articoli del codice penale, facilmente reperibili in rete che riguardano gli atti vandalici. Così se il colpevole o chi lo conosce può capire il gesto di generosità del sindaco di Casorezzo, e approfittare dell’ultima occasione per offrirsi di pagare autonomamente e il danno procurato..
L’Art. 635 del codice penale dice che “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
L’articolo 639 rincara la dose dicendo che “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
Articolo aggiornato il 09/07/2021 11:24